DVR E COVID: menzioni di pandemia

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, nel rispetto delle norme per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).

L’obiettivo del DVR è quello di individuare quindi i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e consente l’analisi, la valutazione e quindi la prevenzione delle situazioni di potenziale pericolo per i lavoratori attraverso un piano di protezione che mira a eliminare, o comunque ridurre, le probabilità che le situazioni di pericolo si verifichino.

Il responsabile del DVR è il Datore di lavoro che, quindi, redige il documento assieme ad altre figure professionali, a seconda dei casi previsti dalla legge. Le altre figure coinvolte sono, nello specifico:

– il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che valuta, assieme al datore di lavoro, i rischi connessi all’attività lavorativa e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

– il Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici riguardo alla salute dei lavoratori e predispone il protocollo di sorveglianza sanitaria;

– il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che è preventivamente consultato rispetto al contenuto della valutazione dei rischi e che ne riceverà una copia per presa visione.

Queste figure ed i loro rappresentanti sono indicate nell’organigramma del servizio di prevenzione e sicurezza che dev’essere obbligatoriamente riportato all’interno del DVR. Nel documento, inoltre, è necessario indicare tutte le informazioni che riguardano l’attività che è oggetto della valutazione quali: il numero di addetti, l’identificazione delle mansioni, la descrizione del ciclo lavorativo, la relazione della valutazione di tutti i rischi ed il programma delle misure di prevenzione e protezione.

L’emergenza Covid ha sollevato diverse riflessioni rispetto al rischio collegato al virus ed alla necessità di integrazione del DVR. Il titolo X del D.Lgs 81/08 stabilisce l’obbligo di una specifica valutazione per il rischio da agenti biologici. Il rischio legato alla diffusione del Covid – 19 è associato alla popolazione generale e diventa quindi rilevante ai fini della Valutazione dei Rischi solo nel caso in cui l’attività lavorativa ha caratteristiche tali da modificare l’esposizione: tutti i casi nei quali il lavoratore è tenuto ad un particolare contatto con l’utenza, interazioni frequenti con fornitori esterni, frequenti viaggi di lavoro etc.

Il datore di lavoro quindi ha l’obbligo di adottare una serie di azioni che prevengano e contrastino la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro redigendo un opportuno piano di sicurezza contenente le misure da adottare nel rispetto ed in conformità con il DPCM 26 aprile 2020 ed i Protocolli condivisi del 24 aprile 2020.

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